associazione culturale - Trieste (Italia) - C.F. 90113250329
by Bertus
STATUTO


TITOLO I
COSTITUZIONE

Art. l - E' costituita un' Associazione senza fini di lucro denominata "CARPE ARTEM".

TITOLO II
DURATA

Art. 2 - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Essa cesserà espressamente se se ne deliberi lo scioglimento.

TITOLO III
SEDE

Art. 3 - L'Associazione ha sede a Trieste, in Riva Nazario Sauro, 18. Essa potrà istituire sezioni ovunque, in Italia.

TITOLO IV
SCOPO

Art. 4 - Scopo dell'Associazione è in generale quello di promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare, incrementare, sostenere iniziative ed eventi di carattere culturale, artistico, ricreativo, sociale e sportivo, valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo; in particolare la diffusione della cultura artistica in genere. A tal fine potrà promuovere ed organizzare convegni, riunioni, incontri, mostre, esposizioni, manifestazioni, conferenze, collettivi di lavoro, centri di studio, atelier di arteterapia, laboratori di arti grafiche e pittoriche, circoli e comitati culturali artistici e sociali o ricreativi. Potrà bandire concorsi, promuovere ed organizzare scambi artistico/culturali ed aprire e/o gestire spazi e/o gestire spazi espositivi e/o museali. Tali attività potranno tenersi presso la propria sede o al di fuori di essa, in locali pubblici o privati. L' Associazione ricercherà momenti di confronto, di collaborazione e cooperazione con le forze presenti nella società civile, con gli enti locali e con gli enti che operano in ambiti similari, con le istituzioni pubbliche e private locali, nazionali ed internazionali.

TITOLO V
I SOCI

Art. 5 - Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati "Soci".
Art. 6 - Il numero dei Soci è illimitato.
Art. 7 - I Soci si distinguono in :
a. Soci Fondatori;
b. Soci Onorari;
c. Soci Ordinari;
d. Soci Sostenitori.
Art. 8 - Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell'Associazione, sottoscrivendo il relativo atto costitutivo.
Art. 9 - Sono Soci Onorari coloro i quali, avendo contribuito alla o contribuendo al conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione, tali sono nominati. I Soci Onorari non hanno diritto di voto alle Assemblee e non possono far parte del Consiglio Direttivo.
Art. 10 - Sono Soci Ordinari e Soci sostenitori coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti, avendone fatto domanda al Consiglio Direttivo, vengono come tali accolti.
Art. 11 - I Soci, a qualsiasi categoria appartengono, si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Associazione e dalle delibere degli Organi Associativi.
Art. 12 - La qualifica di Socio si perde unicamente per:
a. decesso;
b. dimissione;
c. espulsione.
E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

TITOLO VI
ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 13 - Gli Organi Associativi sono:
a.  l'Assemblea dei Soci; 
b.  il Consiglio Direttivo; 
c.  il Presidente. 

TITOLO VII 
ASSEMBLEA 

Art. 14 - L'Assemblea è costituita dalla totalità dei Soci maggiorenni di età iscritti come tali da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 15 - L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, lo data, l'ora ed il luogo della stessa, almeno una volta all'anno. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal presidente ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta che indichi l'ordine del giorno da parte di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, viene fatta a mezzo avviso da pubblicarsi, insieme all'ordine del giorno da trattare, all'albo sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.
Art. 16 - Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. E' ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro avente diritto.
Art. 17 - L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza del Consiglio Direttivo e con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, siano essi presenti fisicamente o rappresentati con delega, e delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (metà . più uno dei Soci presenti). Trascorsa un' ora da quella fissata senza che sia stato raggiunto il quorum necessario, L'Assemblea si intenderà riunita in seconda convocazione e sarà valida qualunque sia il numero dei partecipanti, purché siano presenti almeno due componenti del Consiglio Direttivo.
Art. 18 - Per deliberare su modifiche statutarie e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione, è necessario tanto in prima che in seconda convocazione il voto favorevole di almeno i due terzi di tutti gli aventi diritto.
Art. 19 - I lavori dell'assemblea sono coordinati dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza, l'Assemblea nomina direttamente il proprio coordinatore.
Art. 20 - Di ogni adunanza verrà steso, a cura del Segretario dell'Assemblea apposito verbale che, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente dell'Assemblea, sarà conservato agli atti.
Art. 21 - L'Assemblea è l'Organo deliberante dell'Associazione al quale spetta ogni decisione finale. In particolare L'Assemblea:
a. elegge nel proprio seno il Consiglio Direttivo;
b. esprime pareri e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
c. delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
• sull'inventario dei beni;
• sui bilanci consuntivo e preventivo;
• sulla relazione morale e tecnica dell'esercizio trascorso;
• sul programma per l'esercizio entrante;
• sulle modifiche statutarie;
• sull'eventuale scioglimento dell'Associazione;
• su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

TITOLO VIII
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo ha il governo e l'amministrazione dell'Associazione.
Art. 23 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri che durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea che li nomina e sono rieleggibili.
Art. 24 - Il primo Consiglio Direttivo viene designato contestualmente alla costituzione dell'Associazione. Art. 25 - Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il proprio Presidente, il quale, a sua volta, distribuisce, fra gli altri facenti parte il Consiglio stesso, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità. Deve venire assegnata lo carica di Segretario, il quale cura la conservazione di tutti i documenti associativi, tenendoli a disposizione di qualsiasi socio che volesse prenderne visione.
Il Presidente può inoltre assegnare le seguenti cariche:
a. Vice-Presidente che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di sua assenza e/o impedimento.
b. Tesoriere-Economo, con funzioni amministrative e contabili.
Tutte le suddette cariche, compresa quella di Presidente, durano quanto dura in carica il Consiglio e sono tutte onorarie e gratuite.
Art. 26 - Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto di quello previsto, il Consiglio Direttivo completerà il numero necessario per il residuo mandato da cui trattasi, eleggendo, all'unanimità, i membri fra i componenti l'Assemblea.
Art. 27 - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
Art. 28 - Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese ed a maggioranza semplice(metà più uno dei presenti). A parità di voti prevale quello espresso dal Presidente.
Art. 29 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Art. 30 - Le adunanze del Consiglio Direttivo sono sempre presiedute dal suo Presidente; il Segretario cura lo stesura dell'apposito verbale che, sottoscritto da tutti i presenti, sarà conservato agli atti.
Art. 31 - Spetta al Consiglio Direttivo:
a. gestire amministrativamente l'Associazione;
b. rendere conto all'Assemblea di ogni iniziativa intrapresa o da intraprendere o da portare a termine;
c. determinare l'attività da svolgere e provvedere ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini dell'Associazione;
d. fissare le quote annue associative;
e. deliberare su eventuali norme regolanti il funzionamento interno della Associazione;
f. deliberare sulle norme per le elezioni;
g. l'ammissione di nuovi Soci, con decisione insindacabile;
h. l'espulsione dei Soci Ordinari per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli Organi Associativi o se abbiano svolto attività che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
i. mettere in atto tutte le delibere dell'Assemblea;
j. vigilare sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti;
k. predisporre seguenti documenti e sottoporli al voto dell'Assemblea:
• l'inventario dei beni patrimoniali al 31 dicembre di ogni anno;
• il bilancio consuntivo al 31 dicembre di ogni anno;
• il bilancio preventivo al 1° gennaio di ogni anno;
• lo relazione morale e tecnica dell'esercizio trascorso;
• il programma per l'esercizio entrante;
• i regolamenti interni ed i loro aggiornamenti;
• le eventuali modifiche allo Statuto;
• lo relazione che motivi l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

TITOLO IX
PRESIDENTE

Art. 32 - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il presidente
dell'Associazione e come tale:
a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi;
b) ha lo facoltà di riscuotere e quietanzare a nome dell'Associazione;
c) firma atti e documenti che comportino impegno per l'Associazione;
d) convoca l'Assemblea, nei casi e con le modalità previsti;
e) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, nei casi e con le modalità previsti;
f), dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;
g) ha lo facoltà di delegare altri componenti l'Associazione all'esecuzione dei vari adempimenti.
Art. 33 - Il Presidente, in caso di assenza e/o impedimento, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente, se nominato. Se anche questi è assente e/o impedito, la presidenza viene temporaneamente assunta da altro componente il Consiglio Direttivo, all'uopo designato dal Presidente.

TITOLO X
PATRIMONIO

Art. 34 - Tutti i Soci, ad eccezione di quelli Onorari, sono tenuti, così come disposto da apposite delibere del Consiglio Direttivo, al versamento dei contributi annui associativi, i quali non saranno in nessun caso rimborsabili né trasmissibili per atto tra vivi.
Art. 35 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai contributi associativi nonché da eventuali contributi, erogazioni, lasciti, elargizioni, donazioni, finanziamenti comunque pervenuti e dagli eventuali introiti derivanti da iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo.
Art. 36 - L'Associazione non ha scopo di lucro e pertanto qualsiasi suo provento, utile, o avanzo di gestione, nonché fondi riserve o capitale non potrà essere distribuito direttamente o indirettamente durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dall'Assemblea che delibererà lo  messa  in liquidazione  della  Associazione, sentito  l'organismo  di  controllo previsto dalla legge   2/1996. 

TITOLO XI
NORME FINALI

Art. 37 - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia, con particolare riferimento agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e del D.Lgs n. 460/1997.